Assegno di maternità dei Comuni

Rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternita'. (24A00694) (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2024)

 

La variazione nella media 2023 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013, n. 159 (assegno di maternita'), e' pari al 5,4 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2024). Pertanto, l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 404,17; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a euro 20.221,13.

La richiesta può essere effettuata solo tramite i seguenti caaf convenzionati:

CAAF ACLI

CAAF CGIL 

CAAF CISL  

  • Via Laviny 38
  • Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9-13 / 14-18
  • ​Telefono: 0161 255400
  • Mail/Pec: sspcislsrl@legalmail.it

CAAF ITALIA

  • C.so Abbiate 62
  • Orari di apertura al pubblico: da  lunedì a venerdì 9.00- 12.00 /  mercoledì 9.00-12.00 e 14.00-17.00
  • ​Telefono: 01611850175
  • Mail: info@pec.cafitalia.orginfo@cafitalia.org

CAF SI.NA.L.P.

  • 3 sedi: Via Vittorio Veneto 6, Via Francesco Donato 33, Via Dante 23
  • Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9-12 / 15-18
  • Telefono  0161 703 636
  • mail:vercellidonato@sinalp.it

CAAF UNSIC

Chi può richiedere il contributo

Possono richiedere il contributo le donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati  o  pubblici), o che  beneficiano  di  un  trattamento  economico  di  importo  inferiore all’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo al momento dell’ingresso in famiglia, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età e sia regolarmente  soggiornante nel territorio italiano.

La richiesta può essere fatta da persona diversa dalla madre nei seguenti casi:

  • in  caso  di  madre  di  minore  età:  dal  padre  maggiorenne  che  abbia  riconosciuto  il  figlio  a  condizione che  il minore  si  trovi   presso  la  famiglia  anagrafica   del   richiedente  e  che   la  madre  risulti  regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del parto. Qualora anche il padre sia minorenne, dal genitore esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in  caso  di  decesso  della  madre  del  neonato:  dal  padre  che  abbia  riconosciuto  il  figlio  a  condizione che  il minore  si  trovi  presso  la  famiglia  anagrafica  del  richiedente  e  che  il  padre  sia  in  possesso  dei  medesimi requisiti della madre;
  • in  caso  di  affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato  da  parte  della  madre:  dal  padre purché  il  figlio si trovi  presso  la  sua  famiglia  anagrafica  e  la  madre  risulti  regolarmente  soggiornante in territorio italiano al momento del parto.                                       

Requisiti

1) cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all’Unione Europea, oppure extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
  • cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004)
  • cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28));
  • cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010)
  • cittadino familiare del cittadino dell’Unione (art. 19 del Dl Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24));
  • cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva);
  • cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei. (le clausole di “non discriminazione” in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi hanno rango di norme comunitarie);
  • cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b) del D. Lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva);

2) residenza e convivenza con il figlio nel territorio del Comune di Vercelli;

3) il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta/permesso di soggiorno di uno dei genitori;

4) risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) inferiori ai valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e pari a € 16.954,95 (riferito a famiglie con 3 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato secondo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e normativa vigente)

 

Documentazione da allegare

  • Copia dell’Attestazione in corso di validità completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate PER I MINORENNI di cui al D.P.C.M. 05 dicembre 2013 n.159 e al Decreto Interministeriale del 07 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O.n.87) in vigore a partire dal 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori o della madre o del padre se unico genitore ovvero aggiungendo la componente aggiuntiva se del caso;
  • Copia di un documento di identità in corso di validità;
  • Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente (vedi modalità di pagamento);
  • In caso di separazione, copia della Sentenza di separazione;
  • Per i cittadini di Paesi Terzi: copia del titolo di soggiorno o della ricevuta di presentazione della domanda di rilascio/rinnovo. Inoltre copia della carta/permesso di soggiorno del bambino, in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria sede territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l’assegno non potrà essere erogato.

Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato dall’INPS solo tramite bonifico bancario su conto corrente bancario/postale o libretto nominativo intestato al richiedente.

Sulla veridicità delle informazioni rese saranno effettuati controlli da parte di INPS, ASP e Guardia di Finanza.

Le domande devono essere presentate perentoriamente entro 6 mesi dalla ìdata  del  parto,  dell’adozione  o dell’affidamento preadottivo.

L’esito della richiesta verrà comunicato in forma scritta al richiedente. E’ cura del richiedente rivolgersi al CAF prescelto per ricevere aggiornamenti sulla domanda in particolare su eventuali richieste di documentazione mancante, irregolarità o altro che determinino l’impossibilità di terminare l’esame della pratica in senso positivo. Eventuali chiarimenti e integrazioni devono essere prodotti allo stesso CAF entro i termini di scadenza del procedimento.

 

IL COMUNE DI VERCELLI SI RITIENE ESONERATO DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI IRREPERIBILITA’ DEL DESTINATARIO O DI RITARDO NELLE COMUNICAZIONI POSTALI.

Sezioni o servizi collegati: 
Ultima modifica: 14 Feb 2024 - 09:02