La TASI è stata abolita a decorrere dall'anno 2020.
Le seguenti informazioni riguardano tutti coloro abbiano la necessità di verificare la propria posizione tributaria relativamente agli anni precedenti.
Si ricorda che per chi non abbia effettuato i versamenti entro i termini previsti dalla normativa,
è possibile avvalersi dell'istituto del Ravvedimento Operoso in modo autonomo o chiedendo allo Sportello Tributi il calcolo del dovuto.
Normativa
La Legge n. 160 del 2019, all'art. 1 comma 738, ha abolito il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Cos’è la TASI?
La TASI è il tributo per i servizi indivisibili.
Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali
Ai fini TASI, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
Scadenze precedenti all'abolizione
L’acconto della TASI, pari al 50% del dovuto annuo, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2019.
Il saldo della TASI dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2019.
Aliquote e detrazioni
Il Comune di Vercelli, con delibera del Consiglio Comunale del 14/02/2019 n. 16, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni.
TIPOLOGIA | ALIQUOTE |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,00 ‰ |
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA E NON LOCATI | 1,00 ‰ |
Calcolo del dovuto
È possibile effettuare autonomamente il calcolo utilizzando il simulatore TASI, munendosi delle rendite catastali degli immobili soggetti a imposizione.
Modalità di pagamento
L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24, gratuito per il contribuente.
I codici sono i seguenti:
Comune di Vercelli: L750
Fabbricati rurali: 3959
Fabbricati merce: 3961
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 5 euro.