Si descrivono le disposizioni in vigore approvate dalla Regione Piemonte in materia di qualità dell’aria, finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, disposte con Ordinanza n. 312 del 14 settembre 2021
Le limitazioni sono di due tipi: strutturali e temporanee.
Le limitazioni strutturali stabili interessanti la circolazione veicolare sono le seguenti:
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) per tutti i veicoli adibiti al trasporto persone e/o merci, con omologazione inferiore o uguale a Euro 2 per quelli alimentati a benzina e diesel e inferiori o uguali a Euro 1 per quelli alimentati a gpl e a metano;
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone e/o merci, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4 (relativamente ai veicoli Euro 4, conserva attualità il disposto di cui al D.P.G.R. 9 febbraio 2021, n. 17 il quale, per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ammette, in deroga al divieto sopra indicato e sino alla data di cessazione dell’emergenza sanitaria, oggi fissata nel 31 dicembre 2021, la circolazione di tale categoria per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio o residenza);
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone e/o merci, con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;
• divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso.
Sempre in materia di circolazione stradale, al raggiungimento delle soglie dei valori limite, sono attivate le seguenti limitazioni temporanee:
- 1° Livello – ARANCIONE
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4;
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni, festivi compresi, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone, con omologazione uguale a Euro 5;
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto merci, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4;
- 2° Livello – ROSSO
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto merci, con omologazione uguale a Euro 3 e ad Euro 4;
• divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni, festivi compresi, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto merci, con omologazione uguale a Euro 5.
Ai fini della circolazione in deroga – fatta eccezione per i divieti attivati in relazione alle limitazioni temporanee di 1° Livello ARANCIONE e di 2° Livello ROSSO – è sempre possibile aderire al Sistema MOVE IN, il cui regolamento completo è consultabile sul sito della Regione Piemonte CLICCANDO QUI
Alle limitazioni di carattere circolatorio, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, si aggiungono anche le misure di tipo non circolatorio, in ordine alle quali si rimanda alla lettura dell’Ordinanza n. 312 del 14 settembre 2021.