Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per la stagione invernale 2020/2021

1 Ottobre 2020

Considerando che la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa stabilisce che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, gli Stati membri devono provvedere a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone al fine di conseguire il relativo valore limite, la Città di Vercelli si appresta ad adottare, a partire dal Primo Ottobre 2020, le seguenti misure:
 

  • Divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i veicoli a benzina adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con omologazione inferiore a EURO 1, nonché di tutti i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con omologazione inferiore o uguale a EURO 2;
     
  • Divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con omologazione uguale a EURO 3 (Direttiva 98/69/CE – Direttiva 99/96/CE). Dal 1 gennaio 2021 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 ed N3) con omologazione uguale a EURO 4, fatta eccezione per quelli dotati di FAP;
     
  • Divieto di circolazione veicolare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nel solo periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6 ed L7) con omologazione inferiore a EURO 1 (Direttiva 97/24/EC);
     
  • Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
     
  • Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kw, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto da lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Con riguardo ai veicoli esentati e alle limitazioni temporanee, si invita a leggere l'allegato.

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