Per ogni sezione elettorale è istituito un ufficio elettorale o seggio.
L’ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente, da quattro scrutatori (ridotti a tre per i referendum) e da un segretario, scelto dal presidente.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
• i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
• gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio;
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
• i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Tutti i membri dell’ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali e di referendum coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
I compensi ricevuti non sono soggetti a Irpef e quindi non vanno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi.
I membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.
PRESIDENTI DI SEGGIO
I Presidenti dei seggi elettorali sono nominati, in occasione di ogni consultazione elettorale, dal Presidente della Corte d’Appello fra coloro che sono iscritti nell’apposito Albo predisposto dal Comune.
La nomina viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione e l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali viene trasmesso al Comune entro il ventesimo giorno antecedente la data delle consultazioni ai fini della notifica della nomina summenzionata.
Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:
• nomina il Segretario del seggio;
• prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
• provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
• sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
• è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
• è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
• ha la facoltà assoluta di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
SCRUTATORI DI SEGGIO
Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:
• autenticazione delle schede di votazione
• identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
• spoglio delle schede;
• registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
• confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.
SEGRETARI
Il Segretario è nominato con apposito atto dal Presidente, prima dell’insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53), che non abbiano superato il settantesimo anno di età e che non rientrino nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale.
Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.