Chiarimenti chiusure Centri Commerciali

Comunicati stampa

L'art.28 del Decreto Del Presidente della Giunta Regionale n.11 del 20 ottobre stabilisce che "è vietata l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio".

Al fine di attribuire alla generica dicitura "Grandi superfici di vendita" una interpretazione giuridicamente solida e che garantisca al contempo la massima tutela della salute dei cittadini nel corso dell'emergenza COVID-19, si stabilisce che tale definizione sia da intendere come comprensiva, oltre che delle grandi strutture di vendita (non alimentari),anche dei Centri Commerciali Classici e Sequenziali con superficie di vendita complessivamente superiore a mq. 2500, intesi in tutti i singoli esercizi di vendita che li compongono, fatta eccezione per gli esercizi di generi alimentari (di qualunque superficie), i negozi di piante e fiori, gli studi medici, gli esercizi di somministrazione, le rivendite di monopoli e le edicole.