Avere un animale

Anagrafe canina

Identificazione elettronica degli animali da affezione e anagrafe canina - l.r. piemonte 19 luglio 2004, n. 18

La Regione Piemonte ha istituito, con la Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18, l’anagrafe canina informatizzata che consente di registrare tutti i cani presenti sul territorio regionale. La nuova legge regionale abroga di fatto la L.R. del 13 aprile 1992 n. 20 trasferendo le funzioni di istituzione e gestione dell’anagrafe canina ai Servizi veterinari dell’ASL in collaborazione con i comuni. 

L’istituzione della anagrafe canina regionale, con l’obbligo della identificazione tramite tatuaggio dei cani di proprietà, avviata con la Legge regionale 20/92, ha rappresentato uno strumento idoneo a garantire la realizzazione di provvedimenti preventivi. Tuttavia, recentemente si sono rese disponibili tecniche di identificazione elettronica dei cani in grado di facilitare la riconoscibilità della proprietà degli animali e la loro registrazione in banche dati informatizzate. Nell’intento di agevolare i cittadini proprietari di cani nelle procedure di iscrizione all’anagrafe canina e di garantire un più rapido rintraccio in caso di smarrimento dell’animale, la Regione Piemonte ha pertanto adottato la Legge Regionale 18/2004 “Identificazione elettronica degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”, in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M.. 28 febbraio 2003, n. 358 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”. 

Identificazione mediante microchip 

A partire dal 5 novembre 2004 il “microchip” è l’unico sistema di identificazione dei cani ammesso. I cittadini di Vercelli in possesso di un cane non ancora censito dovranno pertanto far identificare il proprio animale tramite microchip. I cuccioli nati a partire dal 5/11/2004 devono essere identificati tramite microchip da applicarsi entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione. 
E’ vietato detenere, cedere o vendere cani non registrati e non identificati. In caso di inosservanza è prevista la sanzione amministrativa di cui all’ art. 12 della L.R. 18/2004. 

Per garantire all’utenza un adeguato servizio di identificazione mediante microchip sul territorio regionale, il cittadino può rivolgersi direttamente: 

al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza, pagando una tariffa definita dalla Regione Piemonte equivalente al rimborso dei costi per il materiale utilizzato definita dalla Regione Piemonte (Euro 3,50 per cane singolo e Euro 3,00 per cane se di cucciolata con almeno 2 animali) 

OPPURE 
ad un medico veterinario libero professionista autorizzato, pagando la parcella. 

Il proprietario deve presentarsi dal Medico Veterinario (del servizio ASL o libero professionista) munito di documento di riconoscimento in corso di validità, nonché codice fiscale, indispensabili per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale. 
Copia della scheda di registrazione e identificazione rilasciata dal medico veterinario che applica il microchip deve essere conservata dal proprietario del cane in quanto costituisce elemento identificativo obbligatorio. 
Sarà cura del medico veterinario identificatore trasmette le copie della scheda di identificazione agli Organi competenti. 

I cani identificati prima di tale data con il tatuaggio non devono essere nuovamente identificati con il microchip. 
Nei casi in cui il tatuaggio di un cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l’obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip. I
l servizio veterinario dell’ASL effettua questo servizio gratuitamente. 
E’ sempre possibile rivolgersi al proprio veterinario di fiducia. 

Tutti gli animali possono in questo modo essere registrati nella banca dati regionale unitamente alle loro caratteristiche (razza, sesso, età, colore, etc.) ed ai dati del proprietario.
La banca dati regionale consente di risalire in tempi brevi ai proprietari dei cani smarriti o abbandonati riducendo il randagismo e diminuendo il numero di animali nei canili. 

MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DEL MICROCHIP PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL DI VERCELLI

I cittadini di Vercelli in possesso di un cane non ancora registrato dovranno: 

  • prendere appuntamento, anche telefonico 0161.593090 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì al Servizio Veterinario dell’ASL di Vercelli Largo Giusti, 13 per l’apposizione del microchip.
  • effettuare  pagamento del microchip al prezzo di 3.50 euro per cane o 3.00 euro per cane, se in cucciolata, a titolo di rimborso del costo microchip.
  • recarsi, con la ricevuta di pagamento del microchip e il proprio animale, presso la sede concordata in fase di appuntamento.

Chi avesse esigenze particolare di giornata od ora potrà, ai numeri telefonici sopra elencati, prendere appuntamento in altra giornata. 

INFORMAZIONI ULTERIORI

Cessione/acquisizione di un cane 
I cani nati in Piemonte dopo il 5/11/2004 devono essere ceduti già registrati e identificati. 
La regola vale anche per i cani iscritti al libro genealogico, la cui registrazione è duplice: all’anagrafe canina e al registro ENCI. Infatti, secondo il D.M. n. 20894 del 18/04/2000, “Norme tecniche Libro Genealogico del cane di razza”, è previsto che l’allevatore od il proprietario, provveda ad identificare i cuccioli entro 90 giorni dalla nascita, e comunque prima che vengano allontanati dall’allevamento. 
Per la cessione, a qualsiasi titolo (vendita, commercio, gratuitamente), il proprietario che cede il cane, deve dare segnalazione al Servizio veterinario dell’ASL di residenza, entro 15 giorni, indicando i dati completi del nuovo proprietario, che firma il modello per attestare che ha effettivamente acquisito il cane e che i dati riportati sono corretti. 

L’anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell’animale; pertanto in caso di una cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al proprietario di origine. 
Il privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il soggetto sia stato preliminarmente registrato ed identificato, richiedendo copia della relativa attestazione. 

VARIAZIONE DELLA SEDE DI DETENZIONE 

Il proprietario o l’eventuale detentore, in caso di variazione definitiva della sede di abituale detenzione, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza. 

SMARRIMENTO DI UN CANE 

Nel caso di smarrimento va dato subito avviso (entro 3 giorni) alla Polizia Municipale del Comune dove viene detenuto il cane. 

MORTE DEL CANE 

Il proprietario o l’eventuale detentore, in caso di morte del cane, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza. 

Rinvenimento di un cane vagante o randagio 
Se un cittadino trova un cane vagante o randagio deve darne immediata comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove è stato avvistato l’animale. Solo nei casi in cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale e la segnalazione rivesta carattere di urgenza, sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, alla Polizia stradale, al Corpo Forestale dello Stato o al Veterinario ufficiale dell’ASL, i quali potranno provvedere ad attivare il servizio di accalappiamento. 

Si ricorda che è’ vietata la cattura di cani da parte di personale non abilitato e che il cane trovato vagante deve obbligatoriamente afferire al canile pubblico di zona, per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all’identificazione e all’inserimento nell’archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/animale/anacanina.htm 

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Ultima modifica: 14 Mag 2019 - 09:28