Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo. n.1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i.), è l'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
- La previsione consiste nell'insieme delle attività dirette a identificare possibili scenari di rischio, in particolar modo gli eventi meteorologici, avvalendosi di strumenti sofisticati.
- La prevenzione e mitigazione dei rischi sono l'insieme delle attività dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- La gestione dell'emergenza deve assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto.
- Il superamento dell'emergenza è l’attività volta a riprendere le normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali, le strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate.
Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed a quest’ultimo che spetta la prima risposta all’emergenza, a partire dalla struttura comunale. Quando però l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, la gestione dell’emergenza passa sotto il coordinamento della Provincia, Prefettura e Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale.