Imu

IMU

L'IMU (Imposta Municipale Unica) è un'imposta comunale che riguarda la detenzione di immobili, ad eccezione delle abitazioni principali diverse da quelle di lusso.

L'IMU viene calcolata in base al valore catastale dell'immobile e alle aliquote stabilite dal Comune. L'imposta può variare a seconda della tipologia dell'immobile (ad esempio, residenziale, commerciale, terreni edificabili) e della sua destinazione d'uso.

L'IMU è utilizzata per finanziare le spese pubbliche locali, come servizi di base, manutenzione urbana, illuminazione pubblica e altre attività a beneficio della comunità.

Sportello informazioni IMU

Lo Sportello Entrate, dove si forniscono informazioni sull'IMU, si trova al 2° piano del Palazzo Comunale.

È possibile prenotare un appuntamento tramite lo SportellOnLine per evitare attese. 

In alternativa, si può chiamare ai numeri telefonici 0161.596225 o 0161.596256.

Orari di apertura 

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 09:00 alle 12:30 Giovedì: dalle 14:00 alle 16:00

È possibile inviare comunicazioni e richieste di informazioni all'indirizzo email sportelloentrate@comune.vercelli.it.

Scadenze

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta,

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è calcolato, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate da parte del Consiglio Comunale per l’anno 2023.

 

In due rate

  • Prima rata entro il 16 giugno 2023
  • Seconda rata entro il 16 dicembre 2023

 

In unica soluzione

  • Entro il 16 giugno 2023

 

Normativa

La nuova norma di riferimento per l'IMU è la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, dal comma 738 al 783.


Chi deve pagare l'imposta?

I proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) su fabbricati, terreni o aree edificabili, a qualsiasi uso destinati (inclusi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa).  
In caso di successione, il coniuge superstite diviene titolare per legge (art. 540 del Codice Civile) del diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale e quindi, seppure in presenza di altri eredi, è tenuto al pagamento dell’IMU per intero.  
Nel caso di concessione di aree demaniali, deve pagare il concessionario.  
Per l’abitazione non locata o data in comodato d'uso posseduta nel Comune di Vercelli a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l’MU è applicata nella misura della metà.  
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing) deve pagare il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
Per gli immobili di proprietà indivisa condominiale o per gli immobili in multiproprietà, sui quali, cioè, sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il pagamento dell’IMU è effettuato dall’amministratore a nome e per conto del condominio o della comunione. 


Modalità di versamento

Il versamento è possibile attraverso due modalità:

MODELLO F24, presso uffici postali o banche; è gratuito e non comporta spese di commissione.

Il codice identificativo del Comune di Vercelli da indicare è L750. Questi sono i codici tributo, da utilizzare nella Sezione IMU e altri tributi locali del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento dell’imposta:

CODICE F24 TIPOLOGIA  DESTINATARIO VERSAMENTO
3912

ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO A1, A8 E A9) E RELATIVE PERTINENZE (al massimo una per ciascuna delle seguenti categorie: C2, C6 e C7)

COMUNE
3913 FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE
3914 TERRENI AGRICOLI  COMUNE
3916  AREE FABBRICABILI COMUNE 
3918  ALTRI FABBRICATI COMUNE
3925 IMMOBILI D – STATO(1) STATO
3930  IMMOBILI D – INCREMENTO COMUNE COMUNE
3923  INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE
3924 SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE


(1) La legge di stabilità 2020, art. 1 c. 744, prevede che sia destinata allo Stato l’IMU degli immobili appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l’aliquota standard dello 0,76% (codice tributo 3925). Poiché il Comune di Vercelli ha stabilito per tali immobili aliquote diverse, si dovrà versare la differenza in favore del Comune utilizzando il codice tributo 3930.
(1) La legge di stabilità 2020, art. 1 c. 744,  prevede che sia destinata allo Stato l’IMU degli immobili 

 

È possibile effettuare il download del modello F24 dal sito dell'Agenzia delle Entrate


BOLLETTINO POSTALE IMU, appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali; il costo del versamento corrisponde alle spese di commissione previste per un bollettino postale ordinario.

Il codice identificativo del Comune di Vercelli da indicare è L750.

 

Abitazione principale e relative pertinenze

L’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze (nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, per le quali si deve ancora pagare l’imposta.
 

Comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta

La legge n. 160 del 2019, art. 1 comma 747 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale. Al fine di usufruire di questa agevolazione occorre che il contratto sia registrato all’Agenzia delle Entrate, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda un immobile adibito a propria abitazione principale. Tale agevolazione va comunicata all’ente comunale tramite la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione. 
Tutti i comodati d’uso gratuito dichiarati precedentemente al 31/12/2015, qualora sussistano ancora, devono essere costituiti e dichiarati come sopra evidenziato.

 

Locazione a canone concordato

La legge n. 160 del 2019, art. 1 comma 760, ha confermato la riduzione del 25% della base imponibile da applicare a quegli immobili soggetti a contratto di locazione a canone concordato di cui alla L. 431/98.

Al fine di ottenere l'aliquota agevolata e la riduzione della base imponibile occorre presentare l'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16.01.2017 rilasciata congiuntamente dalle organizzazioni dei proprietari di immobili e dei conduttori firmatarie dall’Accordo Territoriale. 

Il locatore, ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali in materia di IMU e TASI, dovrà produrre copia del contratto registrato all’Ufficio Tributi in conformità a quanto definito con il presente accordo. Inoltre, si rammenta l’obbligo previsto dal Regolamento Comunale IMU di presentare l’apposito modello del decreto ministeriale.

 

Terreni agricoli

La legge n. 160 del 2019, art. 1 comma 758, prevede l'esenzione: dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29/03/2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola; i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Per i terreni agricoli che non rientrano in tale ipotesi, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.


Aliquote e detrazioni

Si ricorda che resta applicabile la detrazione di euro 200,00 sull’imposta per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, per le quali l’IMU resta dovuta.

Con Delibera n. 11 del 23 febbraio 2023 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni. 

 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 2021 ALIQUOTA BASE 2022 ALIQUOTA 2022
Aliquota ordinaria 1,06 per cento 0,86 per cento 1,06 per cento
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. 208/2015 - art. 1, comma 10 – riduzione del 50% della base imponibile 0,85 per cento

0,86 per cento

0,85 per cento

Aliquota per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, dei contratti transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari previsti dalla L. n. 431/1998 e s.m.i., riduzione al 75% dell’aliquota stabilita (0,80 al 75% = 0,60)  0,80 per cento

0,86 per cento

0,80 per cento 

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D – di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato 1,06 per cento 0,86 per cento 1,06 per cento
Aliquota terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni previste dall’art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019  1,06 per cento 0,76 per cento 1,06 per cento
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico 0,46 per cento 0,86 per cento 0,46 per cento
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio) di cui la quota pari allo 0,76 per
cento è riservata allo Stato
0,76 per cento 0,86 per cento 0,76 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale (fino al 2019 soggetto TASI - aliquota 0,10 per cento) 0,10 per cento 0,10 per cento 0,10 per cento
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fino al 2019 soggetto TASI - aliquota 0,10 per cento) 0,10 per cento 0,10 per cento 0,10 per cento
Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) 0,60 per cento 0,50 per cento 0,60 per cento

La detrazione per abitazione principale pari a € 200,00.

Base imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

CATEGORIA  MOLTIPLICATORE
A (ad esclusione dell'A/10), C/2, C/6 e C/7 160
B, C/3, C/4 e C/5 140
D/5 80
A/10 80
D (ad esclusione della categoria D/5) 65
C/1 55

 

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. La delibera di riferimento per l'anno 2023 è la n. 12 del 23 febbraio 2023.

Nuovi termini per la dichiarazione di variazione IMU (modello ministeriale)

La data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica la variazione. A titolo di esempio:

  • per una variazione intervenuta nel corso dell’anno 2022 si ha tempo fino al 30 giugno 2023;
  • per una variazione che avvenga nel corso del 2023 si ha tempo fino al 31 giugno 2024.

 

È possibile effettuare il download del modello dichiarativo IMU dal sito del Ministero delle Finanze

 

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Ultima modifica: 19 Mag 2023 - 11:43