Canone Unico Patrimoniale

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato introdotto introdotto a partire dal 2021 dalla Legge 160/2019, articolo 1, commi da 816 a 836.

Questo canone ha natura patrimoniale.

​​​​​La legge 160/2019 ha introdotto diverse novità per la fiscalità locale coinvolgendo anche il settore delle cosiddette entrate minori che, nel Comune di Vercelli, riguardano l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e il canone patrimoniale non ricognitorio.

In particolare la legge 160, nelle disposizioni contenute tra i commi 816-836 dell’articolo 1, istituisce dal 1 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, prevedendo che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Il nuovo canone, per esplicita indicazione di legge resta articolato su due fattispecie: una relativa alle occupazioni di suolo pubblico e l’altra relativa ai messaggi pubblicitari. Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo prelievo di carattere patrimoniale valorizza la gestione del patrimonio dell’ente con particolare attenzione all’impatto ambientale e mira a dare maggiore autonomia ai comuni in una ottica di responsabilizzazione e contemperamento pubblico/privato in ordine all’uso del suolo e all’impatto dei messaggi pubblicitari.

Si tratta di un cambiamento importante che comporta:

- Un unico prelievo di natura patrimoniale e non tributario;

- La stesura di un nuovo regolamento che disciplina il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in tutte le sue articolazioni e avente i contenuti necessari indicati dal comma 821 e il nuovo canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate avente i contenuti necessari indicati dal comma 837;

- La rielaborazione del piano tariffario con individuazione di nuovi coefficienti moltiplicatori che assumono a riferimento la nuova tariffa standard definita dai commi 826, 827, 841 e 842;

- La definizione delle competenze ripartite tra il Consiglio Comunale e la Giunta che, in assenza di una disciplina di legge dettagliata, è chiamata a definire regole applicative e coefficienti principali rispetto alla tariffa standard di legge.

Sono pertanto aboliti l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e il canone patrimoniale non ricognitorio.
Si rammenta che, a norma del comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

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Ultima modifica: 28 Nov 2024 - 12:29