CERTIFICATI
I certificati anagrafici scontano l’imposta di bollo (al valore corrente) tranne i casi di esenzione, mentre i certificati di stato civile (nascita, morte, matrimonio) sono esenti sia da imposta di bollo che da diritti di segreteria.
L’autocertificazione sostituisce i certificati e consiste in una dichiarazione sottoscritta dal cittadino relativa a stati, qualità personali e fatti. La firma non deve essere più autenticata. Solo la pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di verifica dei dati dichiarati.
Con l’autocertificazione il cittadino può sostituire i sottoelencati certificati:
- nascita (data e luogo di nascita)
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero)
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- iscrizione in albi (elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni)
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio
- qualifica professionale
- situazione reddituale o economica
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato, studente, di tutore, curatore e simili
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento
L’autocertificazione può essere sottoscritta dall’interessato:
- in presenza del personale di sportello dell’ente richiedente
- inviata tramite fax o servizio postale all’ente richiedente, con allegata fotocopia di un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto, patente di guida, ecc.)
Le irregolarità o le omissioni emerse dal controllo delle autocertificazioni non costituenti falsità comportano la sospensione del procedimento fino a loro rettifica o integrazione; la non veridicità delle stesse causa l’immediato decadimento dei benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
Non è consentito sostituire mediante l’autocertificazione:
- certificati medici, sanitari e veterinari
- attestati di origine e conformità CEE
- marchi e brevetti