I cittadini possono presentare le dichiarazioni sia per il cambio di indirizzo (all'interno dello stesso Comune) che di residenza (da altro Comune o dall'estero) con le modalità sotto riportate:
La modulistica è scaricabile nella sezione "Modulistica e allegati" a pié di pagina.
Il modulo selezionato si deve inviare all’Ufficio Anagrafe con una delle seguenti modalità:
- per raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo: Ufficio Anagrafe – Piazza Municipio n.5 – 13100 Vercelli
- e-mail a: protocollo@cert.comune.vercelli.it (unico file in PDF)
- accesso allo sportello (solo per cambio di residenza da altro Comune o dall’estero) previo appuntamento telefonico al numero 0161596464 lunedì – mercoledì – giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30, martedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Le pratiche inviate tramite raccomandata o mail che risulteranno illeggibili o non compilate nei campi obbligatori (*) verranno restituite a mezzo posta ordinaria in quanto IRRICEVIBILI; se mancanti della documentazione indicata nell’allegato “documentazione da presentare” o mancanti delle firme dei componenti maggiorenni della famiglia, le istanze dovranno essere sanate per IRREGOLARITA’. Il richiedente pertanto verrà invitato a presentare le integrazioni necessarie all’accoglimento della domanda, con precisazione che la decorrenza della residenza riprende nel momento in cui la domanda viene regolarizzata.
Utilizzare solo i modelli presenti sul sito del Comune di Vercelli compilandoli correttamente in ogni loro parte.
Chi cambia città o indirizzo deve comunicarlo all’Ufficio Anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento.
Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), l'Ufficiale d'Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
In caso di esiti negativi degli accertamenti, l'Ufficio Anagrafe provvede ad inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l'interessato potrà replicare presentando memorie o documenti utili all'istruttoria del procedimento entro il termine di 10 giorni.