Il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici – ha diramato la Circolare n. 1 in data 19 gennaio 2017 con oggetto “Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 — Attribuzione cognome materno”. La Circolare è di grande importanza in quanto invita gli Ufficiali di Stato Civile a dare piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016.
L’Alta Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli: nn. 237, 262 e 299 del Codice Civile e nn. 33 e 34 del D.p.r. 396/2000 (Regolamento di stato Civile), nella parte in cui non viene consentito ai coniugi, o ai genitori non coniugati, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita o dell’adozione, anche il cognome materno. Il Ministero, ricordando che l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata, evidenzia come la stessa porti ad una sostanziale innovazione della disciplina in materia di attribuzione del cognome e precisa che l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione.
I genitori potranno attribuire al figlio nato o adottato il cognome materno in aggiunta al cognome paterno purché entrambi manifestino l’accordo in tal senso.
La scelta infatti è già effettuabile contestualmente alla denuncia di nascita sia presso la Direzione Sanitaria nei primi tre giorni dalla nascita, sia presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune entro 10 giorni dalla nascita.
La decisione, che riguarda genitori coniugati e non coniugati, dovrà essere formalizzata con la sottoscrizione di un modulo di richiesta che sarà loro consegnato al momento del parto presso la struttura ospedaliera. Se ciò non accadrà, sarà attribuito al neonato il cognome paterno.