La Città di Vercelli mette a disposizione due nuovi spazi di grande suggestione per la celebrazione dei matrimoni civili: il Dugentgesco e il ridotto del Teatro Civico.
Di seguito troverete le indicazioni per poter richiedere l'uso delle sale, chi si aggiungono alla Sala Giunta ed alla Sala Consiliare del Palazzo Municipale.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI
INDICE
ART. 1- Oggetto e finalità delle disposizioni organizzative
ART. 2- Funzioni
ART.3 - Luogo della celebrazione
ART.4 - Orario di celebrazione
ART.5 - Organizzazione del servizio
ART.6 - Allestimento della sala
ART.7 - Entrata in vigore delle disposizioni organizzative
Art. 1 - Oggetto e finalità delle disposizioni organizzative
1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili come regolati dalle normative dello Stato.
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
Art. 2 – Funzioni
1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni agli ufficiali di stato civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali e a tutte le figure indicate dal D.P.R. 396/2000.
Art. 3 - Luogo della celebrazione
1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente al primo piano nel Palazzo Comunale, Piazza Municipio 5 e, più precisamente, nelle sale delle adunanze della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
2. Vengono destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili anche sale esterne alla casa comunale ubicate nel territorio comunale come di seguito individuate:
- Ridotto Teatro Civico, Via Monte di Pietà
- Salone Dugentesco, Via G.Ferraris
Art. 4 - Orario di celebrazione
1. I matrimoni e le unioni civili nella sede del Palazzo Comunale sono celebrati dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché, di norma, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì sino alle ore 16.00.
2. I matrimoni e le unioni civili nelle sedi esterne al Palazzo Comunale sono celebrati dal lunedì al sabato esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
3. Le celebrazioni, in tali sedi, sono sospese nelle giornate di chiusura totale degli uffici, nonché nei giorni 24 e 31 dicembre e 5 gennaio.
Art. 5 - Organizzazione del servizio
1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile;
2. La visita preventiva di tali sale può essere effettuata da parte dei richiedenti, previo appuntamento da concordare e in orario d’ufficio.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale, con la modulistica predisposta dai servizi demografici, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei soggetti interessati alla celebrazione, almeno trenta giorni prima della data del matrimonio o dell’unione civile
4. L'ufficio di Stato Civile, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, sentito il civico Servizio Cultura, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.
5. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando non verrà consegnata da parte dei richiedenti, l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa, nei casi ove è dovuta.
6. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, direttamente alla Tesoreria del Comune di Vercelli con l'indicazione della causale:
"prenotazione sala per matrimonio/unione civile” e copia della quietanza consegnata all'Ufficio di Stato Civile”.
7. Il pagamento delle spese per apertura, chiusura e pulizia della sala sarà corrisposta dai richiedenti direttamente alla ditta indicata dagli uffici.
Art. 6 - Allestimento della sala
1. La sala verrà messa a disposizione un’ora prima dell’orario previsto per la cerimonia al fine di collocare eventuali addobbi che dovranno essere integralmente rimossi entro un’ora dal termine della cerimonia, il tutto a cura e spesa dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato al soggetto richiedente.
5. E’ consentito il lancio del riso o di altro elemento floreale o di altro materiale all’esterno del locale di celebrazione, purché situato su strade, piazze, sagrati. E’, invece, vietato all’interno del Palazzo Comunale (scale e androni interni), nonché all’interno dei locali di cui all’articolo 3 del vigente regolamento.
Art. 7 - Entrata in vigore delle disposizioni organizzative
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il primo giorno del mese successivo all’adozione della deliberazione di approvazione.