Esercizio del diritto di voto in casi particolari

ISCRIZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Croazia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto e candidarsi in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali e per l’elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo.

A tal fine possono chiedere presso il proprio Comune di residenza l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le seguenti tipologie di votazione:

  • elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
  • elezione del Parlamento Europeo.

E’ possibile chiedere l’iscrizione anche ad una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni comunali oppure alle sole elezioni europee.

L’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali consente di esercitare il diritto di voto per il Sindaco di Vercelli e per i membri del Consiglio Comunale.

Quella nella lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell’Italia all’elezione del Parlamento Europeo.
Per l’iscrizione occorre essere cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea e godere dei diritti politici sia con riferimento all’ordinamento del paese d’origine che di quello italiano.

In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo, che in Italia si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024, i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia - che volessero esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta entro l'11 marzo 2024.

L'istanza non deve essere presentata dai cittadini dell'Unione che siano stati già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee e che non abbiano revocato tale iscrizione.

L'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini UE già iscritti determina l'iscrizione d'ufficio nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza.

Per agevolare gli interessati, il Ministero dell'interno ha predisposto un modulo compilabile bilingue (italiano e lingua di origine).

Tale modello, una volta compilato e stampato, dovrà essere completato con la firma autografa, corredato di copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore e dovrà essere inviato per email all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it o consegnato a mano presso l’ufficio protocollo sito in piazza del Municipio 5, entro l'11 marzo 2024.

La domanda di iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali può essere presentata fino al quarantesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione.
La domanda di iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni europee può essere presentata fino al novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione.
Una volta iscritti nelle liste elettorali aggiunte l’Ufficio elettorale provvederà a comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione ed a rilasciare una tessera elettorale riportante in avvertenza l’indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto.

L’iscrizione dura fino a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato oppure fino alla cancellazione d’ufficio per trasferimento della residenza, per perdita della capacità elettorale, per decesso, per irreperibilità o per acquisto della cittadinanza italiana.
L’iscrizione è gratuita.

In attuazione della direttiva della Comunità Europea n. 94/80, il Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ha stabilito le modalità d’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle Elezioni Comunali e Circoscrizionali per i cittadini membri dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
In attuazione della direttiva della Comunità Europea n. 93/109, il Decreto Legislativo 24 giugno 1994, n. 408, ha stabilito le modalità d’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle Elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini membri dell’Unione Europea che risiedono in Italia.

DIRITTO AL VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

L’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 stabilisce che gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche (consultare l’elenco delle sezioni elettorali del Comune).
La sezione scelta dall’elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore è iscritto per quanto riguarda le elezioni provinciali o politiche.
Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune.
Il disabile deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”.
Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto.
Le attestazioni mediche di cui sopra sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione.
A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante.
Il Comune organizza, altresì, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

VOTO ASSISTITO PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Legge 5 febbraio 2003, n. 17).
Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto.
E’ facoltà degli elettori che si trovino in tali condizioni richiedere che il Comune di iscrizione annoti sulla tessera elettorale personale, valida per diciotto elezioni, il diritto al voto assistito.
Detta annotazione è effettuata mediante apposizione di timbro sulla tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
La richiesta, formulata al Servizio Elettorale del Comune, deve essere corredata da documentazione, quale, per i non vedenti, il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’I.N.P.S. o, in passato, rilasciato dal Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili o della Prefettura quando all’interno di detto libretto è riportata la categoria “Ciechi civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (e cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 05,06,07,10,11,15,18,19).
Analogamente, per le categorie dei “Ciechi di guerra” è sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dell’Economia e delle Finanze.
Per le altre categorie è necessaria apposita certificazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dalla A.S.L. che attesti espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.
Viceversa, quando non sia effettuata detta annotazione, oppure quando l’impedimento non sia evidente, oppure quando la predetta grave infermità fisica sia temporanea, la documentazione sopra indicata dovrà essere esibita al Presidente del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

VOTO DOMICILIARE

La legge 7 maggio 2009, n. 46, modificando la Legge 22/2006, garantisce il diritto di voto anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili e non solo agli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Chi ne ha diritto:

  • gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili"
  • gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;

La procedura

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, corredata della prescritta documentazione sanitaria,
(certificazione rilasciata esclusivamente dall’A.S.L. attraverso propri medici incaricati).

La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni. La dichiarazione formulata varrà sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Nella domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera – deve essere indicato: indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e recapito telefonico. Allegare: copia della tessera elettorale e la certificazione sanitaria di cui al precedente punto; i certificati medici dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 46/2009 (elettore affetto da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero elettore affetto da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104); i certificati medici potranno eventualmente anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Quali votazioni

L’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

Verificata la completezza della documentazione al richiedente viene rilasciata attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno scrutatore del seggio e il segretario.

I DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto, essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.

I DETENUTI NELLE CASE CIRCONDARIALI

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali possano essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto, essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di detenzione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.

I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

I cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero devono iscriversi all’A.I.R.E ossia all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero.
Tale Anagrafe "speciale" istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 mantiene un collegamento tra il cittadino italiano all’estero ed un Comune in Italia permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali.
Poiché il Comune di Iscrizione A.I.R.E. corrisponde al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, il cittadino, in possesso di capacità elettorale, eserciterà il diritto di voto in tale Comune.
Le cancellazioni dalle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero si effettuano per:

  • Immigrazione dall’estero in altro Comune italiano;
  • Decesso, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • Perdita della cittadinanza italiana;
  • Perdita del diritto elettorale;
  • Trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune;
  • Irreperibilità presunta.

I cittadini regolarmente iscritti all’A.I.R.E, così come i residenti in Italia, hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.
Tutti i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nelle liste elettorali del Comune, per poter esercitare il diritto di voto in Italia, devono recarsi presso il proprio ufficio elettorale di iscrizione in Italia e ritirare la tessera elettorale, se non già in loro possesso.
Per maggiori informazioni sul voto degli italiani all’estero, consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri - www.esteri.it – in cui si possono trovare i riferimenti normativi e il manuale elettorale curato dall’Osservatorio sulla legislazione - struttura interservizi della Camera dei Deputati.

Elezioni amministrative:

L’elettore residente all’estero deve rimpatriare per recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale.
Agli elettori residenti all’estero verrà resa nota la data di convocazione dei comizi elettorali attraverso le cartoline avviso, che verranno recapitate al domicilio estero che consentono di usufruire delle agevolazioni di viaggio riconosciute di volta in volta.

Elezioni politiche e referendum:

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti all’estero” e successive modificazioni, ha introdotto il cosiddetto “voto per corrispondenza”, che consente ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, di votare tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati e per i referendum abrogativi e costituzionali, utilizzando la modalità del voto per corrispondenza.
E´ previsto inoltre che nella circoscrizione Estero siano ammessi a votare per corrispondenza i cittadini italiani temporaneamente all´estero per motivi di servizio o missioni internazionali (personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali, dipendenti delle amministrazioni dello Stato, professori universitari, ricercatori e professori aggregati), sempre che gli stessi non esercitino l´opzione per il voto in Italia.

In occasione delle Elezioni Politiche essi votano per liste di candidati presentate per la Circoscrizione Estero per eleggere 12 deputati e 6 senatori.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza.
In ciascuna ripartizione vengono eletti un deputato e un senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti tra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
In occasione dei referendum, gli elettori residenti all’estero votano per dare risposta ai quesiti referendari.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 anni di età (per l’elezione della Camera dei Deputati e le consultazioni referendarie) e i 25 anni di età (per il Senato) e che siano iscritti nelle liste elettorali che saranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’A.I.R.E. dei Comuni e degli schedari consolari.

L’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale con tagliando staccabile, la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso, le eventuali liste dei candidati, il testo della legge 459/2001 ed un foglio esplicativo sulle modalità di voto.

Gli elettori che, a quattordici giorni dalla data delle consultazioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare verificando la propria situazione anagrafico/elettorale.
Entro undici giorni prima delle elezioni, i cittadini cancellati per irreperibilità o omessi per varie ragioni dalle liste elettorali (ma che abbiano già provveduto a regolarizzare la loro iscrizione all’A.I.R.E.) possono chiedere l’ammissione al voto presentandosi all’Ufficio consolare.

L’Ufficio, dopo aver acquisito dai Comuni italiani di origine le attestazioni previste dalla legge, provvederà a consegnare il plico elettorale. L’elettore deve spedire la busta affrancata, in cui sono stati introdotti il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta bianca sigillata e senza segni di riconoscimento contenente la scheda o le schede votate, all’Ufficio consolare al più presto e comunque in modo tale che pervenga entro le ore 16 locali del giovedì antecedente la data delle consultazioni.

L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori.

I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.

Il Comune di iscrizione elettorale invia agli elettori residenti in tali Paesi una cartolina di avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio (rimborso del 75% delle spese di viaggio).

Per ottenere il rimborso, l’elettore dovrà presentare apposita domanda al proprio Ufficio consolare, corredata della tessera elettorale con il timbro del seggio, del biglietto di viaggio e carte d’imbarco.

In occasione di Elezioni Politiche e di referendum, i cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza.

La legge 459/2001 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale delle legislatura.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o dell’indizione di referendum popolari, l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

Il modulo per esercitare l’opzione è scaricabile dal sito www.esteri.it o comunque reperibile presso i Consolati.

Anche a questi elettori il Comune di iscrizione elettorale invia una cartolina di avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio (non sono previsti rimborsi sulle spese di viaggio, ma solo agevolazioni tariffarie sul territorio italiano).

E’ assolutamente vietato votare sia per corrispondenza sia presso il seggio elettorale del Comune italiano di ultima iscrizione.

E’ vietato votare più volte per corrispondenza.

Il voto è personale e segreto ed è fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di altre persone.

Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale sarà punito a norma di legge.

Elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo:

  • Elettori residenti nei paesi dell’Unione Europea. I cittadini italiani residenti in uno dei Paesi dell’Unione possono:

- votare per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo nelle sezioni elettorali appositamente istituite presso i consolati nel territorio dei Paesi di residenza. A tal fine detti elettori devono essere compresi negli elenchi ministeriali degli elettori residenti all’estero. Possono avvalersi della stessa facoltà anche gli elettori non iscritti nell’elenco di cui sopra che si trovino nei Paesi membri dell’Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari con essi conviventi, formulando apposita domanda al consolato di riferimento. Gli elettori che esercitano il diritto di voto presso i consolati scelgono i rappresentanti al Parlamento Europeo tra i candidati italiani.
L'elettore riceve a casa da parte del Ministero dell'Interno italiano il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell'orario delle votazioni.
Potrà quindi votare presso il seggio istituito dall'ufficio consolare del proprio Paese di residenza.
Se l'elettore non riceve il certificato elettorale, potrà contattare l'ufficio consolare competente per verificare la sua posizione elettorale ai fini dell'esercizio del voto e richiedere il certificato sostitutivo.

- chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali nel Paese di residenza in attuazione della direttiva comunitaria 93/109 del 06/12/1993. In tal caso votano per i rappresentanti del Parlamento Europeo tra i candidati cittadini del Paese di residenza. Gli elettori interessati dovranno assumere informazioni presso le locali autorità.

- rimpatriare ed esercitare il diritto di voto nel territorio nazionale. A tal fine devono formulare domanda al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

E' vietato il doppio voto: se si vota a favore di un candidato italiano non potrà esprimersi il voto anche per il candidato locale.

  • Elettori residenti nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

L’elettore deve rimpatriare per recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale. Il Comune di iscrizione elettorale invia agli elettori residenti nei Paesi che non sono membri dell’Unione Europea una cartolina di avviso che reca l’indicazione della data della votazione e che consente di usufruire delle agevolazioni di viaggio.
 

Ultima modifica: 21 Feb 2024 - 11:55